Art. 172.
(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).
1. Il comma 2 dell'articolo 9-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima
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procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici e privati si avvalgono dei moduli previsti dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, al Servizio competente, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».
2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare esclusivamente attraverso strumenti informatici.
4. L'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
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professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
6-bis. Sono abrogati l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
6-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse».